A spasso con una pistola giocattolo: legittima la condanna

Irrilevante l’inutilizzabilità come vera arma. Ciò che conta è la possibilità di impiegarla per scopi intimidatori

A spasso con una pistola giocattolo: legittima la condanna

Pessima idea, sanzionabile a livello penale, quella di andare in giro portandosi dietro una pistola giocattolo. Irrilevante difatti l’inidoneità della finta arma, priva comunque del tappo rosso, a surrogare completamente un’arma versa. Netta la posizione assunta dai giudici, i quali, chiamati a prendere il caso riguardante un uomo, hanno confermato la sanzione a suo carico, ossia 2.000 euro di ammenda, per essere andato in giro avendo con sé una pistola giocattolo in metallo, con impugnatura in simil legno e priva del caratteristico tappo rosso, e per giunta a pochi metri da un locale commerciale, più precisamente nel parcheggio antistante una farmacia. Irrilevante, spiegano i giudici, l’e-mail arrivata dall’azienda produttrice della pistola giocattolo, con cui si attestava che l’eventuale utilizzo dell’oggetto come arma da sparo ne avrebbe determinato la certa esplosione. E comunque, viene ricordato, che va sempre sanzionato a livello penale il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di strumenti che riproducono armi e sprovvisti del tappo rosso, anche perché proprio la mancanza del tappo rosso, a prescindere da ulteriori caratteristiche dell’oggetto, rende la finta arma utilizzabile a scopi intimidatori. (Sentenza 7911 del 4 marzo 2022 della Cassazione)

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