Accertamento dello stato passivo: se manca una data certa sui documenti contrattuali prodotti dall’istituto di credito, allora le clausole non sono opponibili al fallimento
Se risulta provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto ad essa un corrispondente credito restitutorio

Sul fronte dell’accertamento dello stato passivo del fallimento la mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta da una banca comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti si assume siano rappresentate. Da ciò consegue che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto. Tuttavia, ciò, precisano i giudici, non esclude l’esistenza stessa del rapporto contrattuale – la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole – e quindi, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale, e ciò anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata, trattandosi di credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda. (Decreto del 12 maggio 2022 del Tribunale di Siracusa)