Accordo di mediazione anche sul fronte delle spese di causa: conseguenziale l’estinzione del giudizio
In sostanza, l’adesione delle parti all’accordo, anche sullo specifico aspetto delle spese legali, determina l’implicita rinuncia alle domande giudiziali

Se la procedura di mediazione si conclude con un accordo tra le parti, e quell’accordo concerne anche le spese di causa, allora è logico che il magistrato pronunci l’estinzione del giudizio e chiuda così il contenzioso. Il riferimento è a una vertenza giudiziale conclusasi con un accordo di mediazione che ha regolamentato anche la questione relativa alle spese di causa. Nello specifico il giudice ha effettuato alcune sottolineature importanti: la mediazione è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al giudizio ed essa incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti e ha natura deflattiva del contenzioso. Inoltre, l’adesione delle parti all’accordo, anche sullo specifico aspetto delle spese legali, determina l’implicita rinuncia alle domande giudiziali. E, in questa ottica, se tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, allora l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo. In sostanza, la risoluzione della controversia in mediazione non permette di valutare le domande giudiziali., e quindi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio. (Ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di Massa)