Se la società in crisi non riesce, per ragioni non imputabili ad essa, a dare esecuzione all’accordo di ristrutturazione dei debiti, essa non può operare in autonomia la modifica della originaria proposta approvata dai creditori. Riflettori puntati, nella vicenda in esame, su una azienda agricola. Essa ha raggiunto un accordo coi creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ma successivamente presenta una richiesta di modifica al piano e al programma di liquidazione. Per i giudici, però, è necessario che la società provveda a rinegoziare un nuovo accordo, depositando una nuova proposta da sottoporre ai creditori. Ciò alla luce di un chiaro paletto normativo, secondo cui quando l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, allora quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta ma dando il via nuovamente all’iter di composizione della crisi. Ma, senza dubbio, il debitore non può modificare unilateralmente la proposta. (Sentenza del 9 novembre 2021 del Tribunale di Mantova)