Addebito della separazione: rilevante anche il patteggiamento in sede penale
Possibile valorizzare quell’elemento, cioè la pena patteggiata durante un procedimento penale, per decidere sulle responsabilità per la rottura coniugale

A rendere colpevole il coniuge per la rottura del matrimonio può contribuire anche un procedimento penale concluso col patteggiamento della pena. Esemplare la vicenda relativa a un uomo, che si è visto addebitare la separazione alla luce anche del patteggiamento da lui accettato durante un procedimento penale per il reato di minaccia aggravata – ai danni della moglie – e per introduzione e detenzione illegali di arma da fuoco. L’uomo ha provato a ridimensionare il peso attribuito dai giudici di merito al patteggiamento penale. Per la Cassazione, invece, è stato correttamente valorizzato quell’elemento per dedurne la solidità dell’ipotesi di minacce e violenze dell’uomo ai danni della moglie. Ampliando l’orizzonte, comunque, i giudici hanno anche fissato un principio, chiarendo che nel giudizio civile dei separazione tra i coniugi, la sentenza di patteggiamento a carico di uno dei due può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della rottura coniugale. (Ordinanza 40796 del 20 dicembre 2021 della Cassazione)