Confermata l’ammissibilità della trasmissione tramite posta elettronica certificata
Ammissibile la trasmissione via PEC all’autorità giudiziaria, da parte dell’avvocato, della comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria. I giudici ribadiscono che l’atto contenente tale dichiarazione deve pervenire, con una trasmissione o col deposito nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero. Consentita, quindi, la trasmissione dell’istanza anche con lo strumento della posta elettronica certificata, e ciò in continuità con l’orientamento che ha già riconosciuto la legittimità della trasmissione via telefax, alla cancelleria del giudice, della richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria. Fondamentale il riferimento, spiegano i giudici, non solo all’interpretazione letterale della normativa ma anche a un’interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. (Sentenza 463 del 12 gennaio 2022 della Cassazione)