Affidamento condiviso e accordi tra i genitori: modifiche possibili ad opera del giudice solo se viene precisato qual è il vantaggio per i figli

Rimessa in discussione la decisione che ha d’imperio modificato i tempi di frequentazione con la prole stabiliti di comune accordo dai due genitori

Affidamento condiviso e accordi tra i genitori: modifiche possibili ad opera del giudice solo se viene precisato qual è il vantaggio per i figli

Sulle delicate tematiche della separazione e del divorzio il criterio fondamentale a cui debbono ispirarsi i provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, e ciò legittima la libertà di azione del giudice a fronte delle richieste avanzate dai coniugi e degli accordi intercorsi tra loro. In questa ottica si colloca anche il regime legale dell’affidamento condiviso, che, tutto orientato a tutelare la prole, deve tendenzialmente comportare una paritaria frequentazione dei genitori con il figlio. Ma proprio l’interesse del minore può spingere il giudice ad individuare un assetto che si discosti dall’affidamento condiviso, e ciò per assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Nella vicenda presa in esame, però, viene messa in discussione la decisione del giudice d’appello che, a fronte dell’accordo tra i genitori sull’affidamento condiviso, ha rideterminato i tempi di frequentazione della prole con mamma e papà, senza però chiarire il diverso, concreto e superiore interesse dei minori giustificativo delle correzioni apportate al piano stabilito in maniera concorde dai due genitori. (Ordinanza 1993 del 24 gennaio 2022 della Cassazione)

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