Irrilevante il fatto che il titolo di credito sia stato emesso precedentemente al provvedimento della banca
Multa legittima quella decisa dalla Prefettura nei confronti della persona che ha emesso tre assegni postdatati che però sono stati incassati successivamente alla revoca dell’autorizzazione da parte dell’istituto di credito. A corredo, poi, anche, come sanzione accessoria, il divieto di emettere assegni per settantadue mesi. I giudici chiariscono che va applicato il principio secondo cui colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità – quanto meno a titolo di dolo eventuale – della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere di illecito amministrativo se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia – più – l’autorizzazione ad emetterlo. (Ordinanza 35947 del 22 novembre 2021 della Cassazione)