Assegno divorzile e pensione di reversibilità: stoppata l’azione avviata dalla donna coll’ex marito ormai morto
Respinta la presenta avanzata dalla donna nei confronti degli eredi dell’ex coniuge

Niente assegno divorzile per l’ex moglie che ha agito nei confronti degli eredi dell’ex marito ormai deceduto e lo ha fatto per provare poi a dare sostegno alla richiesta della pensione di reversibilità. I giudici osservano innanzitutto che l’assegno di divorzio non è stato determinato in occasione cessazione degli effetti civili del matrimonio e che al decesso dell’ex marito nessun assegno era stato neppure richiesto dall’ex moglie che, per la prima volta, si rivolge al giudice reclamando il diritto alla pensione di reversibilità. Confermato il principio secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità è subordinato alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno. Ciò postula l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del magistrato, con la conseguenza che non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra gli ex coniugi, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio, ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione. In sostanza, vi è la necessità che un accertamento sulla debenza dell’assegno divorzile sia dato in concreto perché poi il coniuge superstite, nell’intervenuto decesso dell’altro coniuge, possa far valere il diritto alla pensione di reversibilità. (Ordinanza 1895 del 21 gennaio 2022 della Cassazione)