Assegno pagato al finto beneficiario dall’ufficio postale: la spedizione ordinaria del titolo di credito mette in discussione la responsabilità di ‘Poste’
Da valutare anche il concorso di colpa del mittente che ha utilizzato la posta ordinaria per spedire l’assegno
Assegno pagato presso un ufficio postale a una persona diversa dal beneficiario, persona che ha presentato, ovviamente, documenti falsi per l’identificazione. In discussione, però, la responsabilità attribuita a ‘Poste’, soprattutto tenendo presente che l’assegno è stato spedito dal mittente per posta ordinaria e non è giunto al destinatario. I giudici per mettere in discussione il ruolo attribuito a ‘Poste’ sostengono di non poter considerare ininfluente il fatto che la spedizione dell’assegno di traenza sia avvenuta per posta ordinaria. Senza dimenticare, poi, che non vi sono prove del ricevimento dell’assegno ad opera dell’effettivo destinatario. Per fare chiarezza i giudici ribadiscono che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. Plausibile, quindi, il nesso tra la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato e il danno generato dal pagamento a un soggetto non legittimato. (Sentenza 34201 del 15 novembre 2021 della Cassazione)