Respinta la richiesta avanzata da una cooperativa e mirata ad ottenere quasi 70.000 euro dall’ente locale
Niente rimborso del Comune in favore della cooperativa sociale che ha fornito assistenza a un disabile psichiatrico. Decisivo un dato: la mancanza della convenzione tra il privato e il pubblico. Respinta, di conseguenza, nella vicenda in esame la richiesta avanzata da una cooperativa, richiesta mirata ad ottenere il pagamento di quasi 70.000 euro. Legittime le rimostranze mosse dal Comune. I giudici precisano che l’esistenza di obblighi assistenziali a carico dei Comuni non può giustificare in automatico la pretesa creditoria relativa al pagamento di rette di degenza in un strutture non convenzionate. Ciò perché l’obbligo a carico dei Comuni può ravvisarsi a patto a che abbia una previsione specifica, ossia una convenzione, che invece è mancata nella vicenda in esame. In sostanza, per i disabili psichiatrici va applicata l’identica prospettiva già utilizzata per quanto concerne l’assistenza agli anziani. In conclusione, il mero fatto che le prestazioni di assistenza, rese dalla società in favore di un soggetto affetto da patologia psichiatrica, rientrino tra quelle attribuite ai Comuni non costituisce fonte di un’indiscriminata obbligazione di pagamento per l’ente pubblico, in quanto la delega a soggetti estranei all’apparato organizzativo dell’ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, che devono essere adottate tenendo conto dei fondi disponibili. (Sentenza 34198 del 15 novembre 2021 della Cassazione)