Attività lavorativa stoppata dalla malattia: le due pensioni di invalidità escludono il diritto dell’ex marito a percepire l’assegno divorzile
Impossibile ritenere che l’uomo sia privo di redditi adeguati. Lui e l’ex moglie hanno una posizione economica sostanzialmente paritaria

Niente assegno divorzile in favore dell’ex marito anche se una malattia gli ha impedito di proseguire la propria attività lavorativa come agente di commercio. Quella stessa malattia, difatti, gli consente, osservano i giudici, di percepire ben due pensioni di invalidità, e quindi di poter contare su una posizione economica solida. Allo stesso tempo, peraltro, non può essere trascurata la situazione vissuta dall’ex moglie, che è mantenuta dai due figli maggiorenni ed autosufficienti economicamente. Evidente, secondo i giudici, la sostanziale paritaria posizione raggiunta dai due ex coniugi, entrambi autosufficienti economicamente. Inutile il richiamo fatto dall’uomo alla necessità di indagini ad hoc da parte della polizia tributaria. Ciò perché dalle risultanze documentali a disposizione non emerge una sperequazione reddituale tra gli ex coniugi tale da giustificare un assegno in favore dell’uomo, che non risulta certo privo di redditi adeguati, essendo percettore di ben due pensioni di invalidità. (Ordinanza 11817 del 12 aprile 2022 della Corte di Cassazione)