Attribuisce inesistente competenza professionale al medico che le nega una prestazione ambulatoriale riabilitativa: impossibile parlare di diffamazione

Oggetto di scontro in ambito giudiziario è l’esposto di una paziente. Per i giudici, però, va riconosciuto l’esercizio del legittimo diritto di critica

Attribuisce inesistente competenza professionale al medico che le nega una prestazione ambulatoriale riabilitativa: impossibile parlare di diffamazione

Impossibile ritenere responsabile di diffamazione la paziente che attribuisce una inesistente competenza professionale alla dottoressa che l’ha visitata e le ha negato una prestazione ambulatoriale riabilitativa. Secondo i giudici, la frase incriminata, contenute in un esposto inviato dalla paziente a diversi esponenti istituzionali, è frutto del legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti dell’operato del medico. Accolta la versione proposta dalla paziente, la quale ha spiegato, in sostanza, che con l’espressione incriminata non ha inteso offendere l’onore e il decoro della dottoressa mediante un attacco personale, ma ha espresso un’opinione relativa al suo operato professionale nell’ambito di un rapporto conflittuale dovuto alla mancata autorizzazione dei trattamenti sanitari che fino a quel momento le erano stati garantiti. Rilevante anche il fatto che la frase incriminata è stata indirizzata soltanto agli organi preposti alla valutazione dell’operato della dottoressa e non è stata caratterizzata da espressioni smodate. In conclusione, il contenuto dell’esposto presentato dalla donna va considerato come frutto del legittimo esercizio del diritto di critica. (Sentenza 20206 del 24 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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