Da valutare le obiezioni proposte dall’automobilista sanzionato in merito all’effettivo compito svolto dalla società che ha noleggiato l’apparecchio al Comune
A rischio la validità della multa effettuata tramite autovelox se l’attività dell’organo di Polizia è coadiuvata in modo eccessivo – quasi sostituita – da quella della società privata che ha provveduto a noleggiare l’apparecchiatura di controllo della velocità. Plausibili, secondo i giudici, le obiezioni proposte dall’automobilista, che ha contestato la multa sostenendo la nullità dell’accordo tra Comune e società appaltatrice del servizio di noleggio degli impianti utilizzati per il rilevamento automatico delle infrazioni. Secondo l’automobilista le violazioni non sono state accertate dagli agenti della Polizia municipale, bensì dalla società privata che, retribuita peraltro sulla base di un corrispettivo calcolato in percentuale sui proventi delle sanzioni, si sarebbe occupata di effettuare le riprese attraverso il dispositivo di rilevamento della velocità, di raccogliere i dati provenienti dall’apparecchio e di trasmetterli alla Polizia municipale per la loro validazione. In sostanza, l’infrazione non è avvenuta, secondo l’automobilista, sotto il controllo dell’autorità di Polizia. E questo punto va chiarito, poiché, spiegano l’accertamento dell’infrazione attraverso autovelox è un atto dell’organo di Polizia. (Sentenza 38276 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)