Barca affondata e non recuperabile: la tardiva denuncia del sinistro costa cara al proprietario

Legittima la decisione della compagnia assicurativa di non pagare alcun indennizzo al proprietario dell’imbarcazione

Barca affondata e non recuperabile: la tardiva denuncia del sinistro costa cara al proprietario

Niente indennizzo dalla compagnia assicurativa per il proprietario della barca affondata e non più recuperabile. Decisiva è la constatazione che egli non ha provveduto per tempo a denunciare il sinistro. Nella vicenda presa in esame dai giudici il contratto di assicurazione – contro i danni alla barca – risale dicembre del 2008, mentre appena dieci mesi dopo l’imbarcazione affonda e non può essere recuperata. Il proprietario chiede all’assicuratore l’indennizzo previsto, ma l’assicuratore risponde negativamente, rifiutandosi di sborsare anche un solo euro. In primo grado il proprietario della barca si vede dare ragione: i giudici sanciscono l’obbligo della compagnia assicurativa di versargli ben 45.000 euro. In secondo grado, invece, i giudici ritengono legittima la condotta della compagnia assicurativa, poiché il proprietario della barca è decaduto dal diritto all’indennizzo per avere tardivamente denunciato il sinistro, oltre il termine di tre giorni prescritto dalle condizioni generali di polizza e comunque dal Codice Civile. Più precisamente, si è appurato che il sinistro si è verificato il 5 ottobre del 2009 e che l’assicurato ha inviato all’assicuratore due avvisi di sinistro: il primo, consegnato a mano, fu ricevuto il 12 ottobre del 2009, ma non vi era data certa della presentazione; il secondo venne spedito il 16 ottobre del 2009 e ricevuto il 20 ottobre del 2009. Quindi, tutti e due gli avvisi debbono reputarsi tardivi rispetto al termine legale e contrattuale dei tre giorni. (Ordinanza 10185 del 30 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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