Il capitombolo è addebitabile esclusivamente alla non adeguata prudenza dell’uomo in sella alla bici
Impossibile riconoscere un ristoro economico al ciclista finito rovinosamente a terra a causa delle buche presenti sul manto stradale. Esclusa dai giudici la possibile responsabilità dell’Anas per l’episodio: ciò perché, spiegano i giudici, il ciclista era consapevole non solo delle precarie condizioni della strada, ma anche del fatto che in quel periodo vi era una complicata situazione di traffico, dovuta alla temporanea chiusura di un tratto autostradale con conseguente riversamento dei mezzi sulla strada percorsa dal ciclista. A fronte di questi accertati dati di fatto, i giudici ritengono che l’uomo in sella alla bici avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente prudente, cosa assolutamente possibile anche perché, viene rilevato, egli stava già tenendo una velocità moderata e la buca rivelatasi fatale era ben illuminata, essendosi l’incidente verificato quando erano circa le 8 e 30 di un mattino di fine settembre. Tirando le somme, il capitombolo è addebitabile esclusivamente alla condotta disattenta del ciclista. (Ordinanza 34883 del 17 novembre 2021 della Cassazione)