Cancellata la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: niente risarcimento per il titolare della ditta individuale
Decisiva la mancata prova del danno subito dalla ditta, pur essendo stata la segnalazione effettuata per un importo maggiore al dovuto

Nessun addebito possibile nei confronti dell’operatore dei servizi al credito che segnala una ditta individuale alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e lo fa per un importo superiore a quello concernente la presunta insolvenza della ditta. Inutile l’azione risarcitoria del titolare della ditta individuale, il quale ha sostenuto che la segnalazione ai suoi danni gli ha impedito di accedere a nuovi finanziamenti. Inutile anche il riferimento all’azione giudiziaria che ha consentito al titolare della ditta di ottenere la cancellazione della segnalazione. I giudici osservano che non vi è prova del danno subito dalla ditta, pur essendo stata la segnalazione effettuata per un importo maggiore al dovuto. Impossibile, quindi, per il giudice anche procedere alla liquidazione in via equitativa del risarcimento. I giudici ribadiscono che la segnalazione alla Centrale Rischi deve produrre un danno risarcibile di cui il segnalato deve dare prova, anche qualora il danno consista in una maggiore difficoltà di accesso al credito e che ciò possa aver comportato la perdita di nuove opportunità di lucro. (Ordinanza 16326 del 20 maggio 2022 della Corte di Cassazione)