Canna fumaria difettosa: incendio e danni all’immobile vicino. Colpevoli proprietario e inquilino
Riconosciuto il risarcimento in favore dei proprietari dell’immobile danneggiato. Riflettori puntati su vizio di costruzione e mancata manutenzione della canna fumaria

Riconosciuto il risarcimento in favore dei proprietari dell’immobile danneggiato. Riflettori puntati su vizio di costruzione e mancata manutenzione della canna fumaria Condannati proprietario e inquilino dell’appartamento dove è sprigionato un incendio che ha causato danni a un immobile vicino. Riconosciuto, ovviamente, il risarcimento ai proprietari dell’immobile danneggiato. A causare lo scoppio delle fiamme è stata la canna fumaria dell’appartamento. E proprio questo elemento viene preso in considerazione per accertare le rispettive responsabilità del proprietario e dell’inquilino. Più precisamente, al conduttore viene addebitata la colpa per non avere provveduto ad una adeguata manutenzione della struttura, mentre al locatore viene addebitata la colpa per essere risultata la canna fumaria affetta da un vizio di costruzione. I giudici precisano che il proprietario dell’immobile conserva la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inseriti, e per questo, nella vicenda in esame, esso è ritenuto responsabile per l’incendio. Respinta la tesi secondo cui sarebbe custode dell’immobile il solo inquilino, avendo egli il governo della casa come potere giuridico e di fatto, cioè come possibilità di intervenire per evitare pregiudizi a terze persone. (Ordinanza 564 dell’11 gennaio 2022 della Cassazione)