Censurato l’avvocato che intasca parte del compenso con un assegno intestato alla moglie
Violato l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi

Sanzione per l’avvocato che si fa consegnare dalla cliente, come compenso per le proprie prestazioni professionali, una somma di denaro mediante assegno circolare che però è intestato alla moglie. Tenendo questa condotta, difatti, il professionista non ha ottemperato agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico. Su questo fronte viene evidenziato che, alla luce del Codice deontologico, l’avvocato ha l’obbligo, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione a livello deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il cosiddetto ravvedimento operoso, che può potuto mitigare la sanzione disciplinare ove mai non portato a compimento attraverso un subdolo escamotage. Unica soddisfazione per il legale è il ridimensionamento della sanzione. Egli difatti si ritrova destinatario di una mera censura, anche tenendo conto della assenza di un danno arrecato alla cliente. (Sentenza del 30 novembre 2021 del Consiglio nazionale forense)