Cliente irreperibile: via libera alla liquidazione dei compensi per il difensore d’ufficio

Fondamentale però che a dichiarare la irreperibilità del soggetto sia l’autorità giudiziaria

Cliente irreperibile: via libera alla liquidazione dei compensi per il difensore d’ufficio

Sacrosanta la liquidazione dei compensi maturati dal legale per la difesa d’ufficio se il cliente è risultato irreperibile. In Tribunale la richiesta avanzata dall’avvocato era stata respinta. I giudici avevano posto in evidenza che non era stato documentato il previo invio della parcella al cliente, né il legale aveva dato prova di essersi procurato un titolo suscettibile di essere posto in esecuzione e di avere accertato l’assenza in capo alla persona assistita di redditi o della proprietà di beni esecutabili, essendosi invece limitato a fare richiamo ad un verbale di vane ricerche redatto dai carabinieri un anno prima della presentazione della richiesta di liquidazione. Per i giudici di Cassazione, invece, in tema di patrocinio a spese dello Stato relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale la norma subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell’Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. Ne deriva che qualora l’autorità giudiziaria abbia dichiarato l’irreperibilità dell’indagato, dell’imputato o – come in questa vicenda – del condannato, il relativo difensore d’ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, non ha l’onere di provare la persistenza di tale irreperibilità. (Ordinanza 41681 del 27 dicembre 2021 della Cassazione)  

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