Coincidono il nominativo del reale beneficiario dell’assegno e quello del soggetto che ne ha chiesto l’accredito: nessuna addebito nei confronti di ‘Poste Italiane’

Impossibile, secondo i giudici, contestare a ‘Poste Italiane’ una scarsa diligenza

Coincidono il nominativo del reale beneficiario dell’assegno e quello del soggetto che ne ha chiesto l’accredito: nessuna addebito nei confronti di ‘Poste Italiane’

Nessun addebito a ‘Poste Italiane’ per avere pagato, previa identificazione, un assegno a un soggetto risultato successivamente non essere l’effettivo beneficiario del titolo. Irrilevante il fatto che la società che aveva emesso l’assegno abbia dovuto poi emetterne un altro per consentire l’incasso all’effettivo beneficiario. Oggetto del contendere, nella vicenda presa in esame dai giudici, è un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso, su disposizione della società assicurativa dalla banca trattaria, ed inviato da quest’ultima al beneficiario a mezzo posta ordinaria. A quel punto, però, l’assegno veniva pagato dalla negoziatrice ‘Poste Italiane’ ad un soggetto risultato poi non essere l’effettivo beneficiario del titolo, mentre l’effettivo beneficiario aveva sporto denuncia per il mancato ricevimento del titolo e la società assicurativa aveva dovuto effettuare in suo favore un nuovo pagamento. Impossibile, però, secondo i giudici, parlare di mancata diligenza di ‘Poste’ nell’accertamento dell’identità del soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso. Ciò perché, a fronte della coincidenza del nominativo del beneficiario dell’assegno con quello del soggetto che ne aveva chiesto l’accredito sul libretto postale di risparmio, non era esigibile alcun altro accertamento da parte di ‘Poste Italiane’, considerato che lo stesso titolo non presentava alterazioni che ne ponessero in dubbio l’autenticità. (Ordinanza 3078 dell’1 febbraio 2022 della Cassazione)

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