Colpevole il costruttore anche per la fossa biologica difettosa

Legittima quindi l’azione risarcitoria per il danno provocato dai liquami che hanno invaso i locali interrati dell’edificio

Colpevole il costruttore anche per la fossa biologica difettosa

Colpevole il costruttore anche per i difetti dell’edificio che non possono pregiudicarne la sicurezza o la stabilità, ma da cui comunque deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell’edificio stesso. Di conseguenza, anche i difetti delle fosse biologiche, dalle quali siano fuoriusciti liquami che hanno invaso i locali interrati dell’edificio condominiale, vanno ricompresi nel novero dei gravi difetti previsti per la responsabilità extracontrattuale del costruttore. Legittima, quindi, la conseguente azione risarcitoria. E su questo fronte i giudici precisano che il previsto termine annuale di prescrizione può essere validamente interrotto con la ricezione della lettera di essa in mora anche da parte del solo difensore quale rappresentante del debitore. Ciò perché si deve ascrivere tale qualità all’avvocato che, in nome e per conto del debitore, risponde alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. (Sentenza del 28 gennaio 2022 del Tribunale di Firenze)

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