Colpevole il notaio che non provvede alla compilazione di un atto congruente alla volontà delle parti
Fondamentale il riferimento al dovere di adeguamento, che si sostanzia nel compimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti

Colpevole il notaio che non adegua in maniera corretta la volontà delle parti all’atto in concreto stipulato, ponendo in essere così un atto rispetto al quale egli non è in grado di garantire la certezza degli effetti giuridici tipici. I giudici chiariscono che il cosiddetto dovere di adeguamento, che si sostanzia nel compimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volontà delle parti e per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, comporta che l’atto redatto dal notaio garantisca la parte, assicurando la serietà e la certezza degli atti giuridici. Nel caso preso in esame, invece, è emerso che il notaio non ha svolto in modo esatto e concreto quella funzione di adeguamento che la legge pone a suo carico quale dovere principale del proprio ufficio, e ha invece consentito che venissero stipulati atti di compravendita nei quali la parte venditrice, dopo avere ceduto alla parte acquirente la proprietà di un immobile, ha rinunciato espressamente, con dichiarazione raccolta nello stesso atto dal notaio, alla percezione del corrispettivo maturato per effetto della compravendita. In sostanza, così agendo, il notaio ha posto in essere un atto rispetto al quale egli non era in grado di garantire la certezza degli effetti giuridici tipici. (Sentenza 13857 del 3 maggio 2022 della Corte di Cassazione)