Con la bici su un manto erboso, finisce in una buca e cade rovinosamente: l’escursione non basta ad escludere la responsabilità del Comune

Il comportamento imprudente del ciclista non basta a liberare da ogni addebito l’ente locale

Con la bici su un manto erboso, finisce in una buca e cade rovinosamente: l’escursione non basta ad escludere la responsabilità del Comune

L’avere percorso con la propria bici una zona esterna alla pista ciclabile non rende automaticamente colpevole il ciclista che proprio durante quell’improvvisata ‘escursione’ è finito in una buca profonda ed è caduto a terra, riportando serie lesioni al volto. Possibile, quindi, in suo favore un risarcimento da parte del Comune. I giudici di merito hanno ritenuto evidente che l’incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del ciclista, colpevole di avere prima impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni e poi di essersi spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da grosse irregolarità del terreno. Per i giudici della Cassazione, però, non si può dare per scontata la colpa del ciclista. Ciò che bisogna fare è analizzare l’episodio e accertare se davvero il comportamento imprudente della persona danneggiata, ossia l’avere circolato su un’area interdetta al traffico dei velocipedi, basti ad escludere la responsabilità del Comune, a cui comunque è addebitabile il fatto di avere lasciata aperta, incustodita e non segnalata una buca di grosse dimensioni e di notevole profondità. (Ordinanza 2667 del 28 gennaio 2022 della Cassazione)

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