Con la bici su un manto erboso, finisce in una buca e cade rovinosamente: l’escursione non basta ad escludere la responsabilità del Comune
Il comportamento imprudente del ciclista non basta a liberare da ogni addebito l’ente locale

L’avere percorso con la propria bici una zona esterna alla pista ciclabile non rende automaticamente colpevole il ciclista che proprio durante quell’improvvisata ‘escursione’ è finito in una buca profonda ed è caduto a terra, riportando serie lesioni al volto. Possibile, quindi, in suo favore un risarcimento da parte del Comune. I giudici di merito hanno ritenuto evidente che l’incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del ciclista, colpevole di avere prima impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni e poi di essersi spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da grosse irregolarità del terreno. Per i giudici della Cassazione, però, non si può dare per scontata la colpa del ciclista. Ciò che bisogna fare è analizzare l’episodio e accertare se davvero il comportamento imprudente della persona danneggiata, ossia l’avere circolato su un’area interdetta al traffico dei velocipedi, basti ad escludere la responsabilità del Comune, a cui comunque è addebitabile il fatto di avere lasciata aperta, incustodita e non segnalata una buca di grosse dimensioni e di notevole profondità. (Ordinanza 2667 del 28 gennaio 2022 della Cassazione)