Concordato preventivo con l’affitto dell’azienda: necessarie informazioni anche sulla società affittuaria
Fondamentale ottenere chiarezza sulla continuazione dell’attività d’impresa e sulle garanzie per i creditori

Per il concordato preventivo in continuità indiretta, ossia tramite un contratto di affitto dell’azienda, il necessario corredo informativo previsto dalla legge fallimentare deve toccare anche l’affittuaria nella ipotesi in cui la continuazione dell’impresa tramite l’affitto stia a monte di un futuro trasferimento, prefigurato dal piano concordatario a scadenza del contratto. In sostanza, sia in caso di continuità indiretta che in caso di continuità diretta, è necessario, spiegano i giudici, presidiare l’interesse a verificare che la continuazione dell’attività d’impresa – che dovrebbe rappresentare, almeno sulla carta, la via per un miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali – possa finire per incidere negativamente sul patrimonio posto a garanzia dei creditori stessi, riducendo, in sostanza, le loro prospettive di tutela. Di conseguenza, la normativa conferma la centralità della continuità aziendale e stabilisce che, se nel corso di un concordato preventivo in continuità aziendale, l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, è necessario revocare l’ammissione al concordato, salvo modifica della proposta. (Decreto del 18 maggio 2022 del Tribunale di Larino)