Concordato preventivo con riserva: possibile per il giudice ridurre il termine per la presentazione della proposta e del piano
Rilevanti le criticità emerse nella fase preconcordataria, alla luce dei comportamenti dell’imprenditore

A fronte di un concordato preventivo con riserva – che consente all’imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall’apertura della procedura, pur se caratterizzata da una domanda non completa sia sul fronte del piano che su quello della proposta – e a fronte dell’esistenza di criticità già nell’ambito della fase preconcordataria, il giudice può ridurre il termine originariamente concesso ai fini della presentazione della proposta e del piano. Ciò però solo se ravvisi, in particolare, che l’imprenditore ha effettuato, in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di concordato presso il registro delle Imprese, pagamenti, poi non restituiti, di crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura. In aggiunta, poi, nella vicenda presa in esame, si è anche accertato che l’imprenditore non ha, a distanza di due mesi dall’apertura della procedura, ancora provveduto alla nomina dell’attestatore, e ha solo parzialmente assolto alle richieste formulate dal commissario giudiziale. Inoltre egli ha anche previsto di affittare e poi cedere l’azienda in tempi talmente ristretti da impedire lo svolgimento della indispensabile procedura competitiva. Non trascurabile, infine, il fatto che lo stesso imprenditore abbia da ultimo prospettato addirittura la necessità di una temporanea interruzione della propria attività al fine di non generare ulteriori perdite. (Decreto del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Bergamo)