Concordato preventivo in continuità: come effettuare la verifica di ammissibilità

Necessario analizzare la modalità di determinazione del valore di liquidazione, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto

Concordato preventivo in continuità: come effettuare la verifica di ammissibilità

Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il Tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della ‘relative priority rute’. Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo, e non in linea con detta modalità di determinazione, escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 22960 del 9 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla proposta di concordato preventivo presentata da una ‘s.r.l.’.
In premessa, va ribadito che, ‘Codice della crisi d’impresa’ alla mano, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
A fronte di tale dato normativo, va aggiunto che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato, il che del resto corrisponde, nel vigore del nuovo ‘Codice’, alla riaffermazione per cui il Tribunale esercita il medesimo tipo di vaglio giudiziale, tanto nella fase di ammissione, quanto nelle fasi eventuali di revoca e di omologazione del concordato. Sarebbe in effetti contrario ad ogni canone di speditezza ed efficienza processuale ammettere una sorta di controllo minore in sede di ammissione, tale da consentire l’apertura di procedure che – un momento dopo – potrebbero e dovrebbero essere revocate.
Rileva perciò la previsione normativa sul contenuto necessario del piano di concordato, previsione secondo cui il piano deve contenere l’indicazione, fra l’altro, del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. In tal modo, il valore di liquidazione condiziona la stessa ammissibilità della proposta concordataria che, come nel caso in esame, faccia ricorso alla distribuzione di una parte dell’attivo secondo le regole della relativa priority rute, dal momento che il ‘Codice della crisi d’impresa’ dispone che nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Tale valore si riflette, altresì, sull’architettura della proposta, atteso che il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria (disposizione che si applica evidentemente anche al concordato preventivo con continuità aziendale indiretta od oggettiva e che, postulando un’aggregazione dei creditori per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, non può che avere riguardo anche al grado di soddisfacimento riservato agli stessi creditori). Tale valore è, ancora, sottinteso e richiesto indirettamente anche dalla previsione normativa secondo cui il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Ed è noto che la relazione del professionista attestatore, richiesta a pena di inammissibilità della proposta concordataria, non produce alcun effetto vincolante per il giudice, trattandosi di valutazioni che, al pari di quelle svolte da un eventuale ausiliare del giudice, possono essere oggetto di sindacato giudiziale sia sotto il profilo della correttezza metodologica sia sotto il profilo dell’attendibilità della base valoriale utilizzata quale substrato della certificazione attestativa. Al contempo, il valore di liquidazione assolve ad una evidente funzione informativa, assicurando la trasparenza della proposta e consentendo ai creditori – nel confronto conciso ma di immediata evidenza che detto elemento consente rispetto all’alternativa liquidatoria – di esprimere il proprio voto in modo informato e consapevole.
Tornando a bomba, cioè al caso in esame, in cui viene in rilievo un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle sue componenti, è conseguenziale, secondo i giudici di Cassazione, verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore non sia un dato puramente astratto ed incompatibile rispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata. Ciò vale soprattutto per i casi in cui, come quello tratto dalla vicenda, il piano si fondi sull’assunto che un importo considerevole (nella specie, oltre 2milioni e 300mila euro) rappresenterebbe un plusvalore concordatario, da distribuire secondo i criteri della ‘relative priority rute’, posto che laddove tale plusvalore sia puramente apparente o affermato, la stessa architettura del piano e la distribuzione prevista (e quindi indipendentemente e ancor prima di una verifica circa la concreta allocazione delle somme ai diversi creditori in modo non deteriore rispetto ad un soddisfacimento basato sulla tradizionale regola della ‘absolut priority rute’) risultano prima facie illegittime ed inidonee a superare il vaglio di ammissibilità. In particolare, ove si prospetti una soluzione indiretta della crisi basata su un’offerta di acquisto dell’azienda per un prezzo determinato (nel caso di specie, validato da una procedura competitiva già condotta nella fase prenotativa del procedimento) non è possibile, al tempo stesso, ritenere che il valore di liquidazione alla data della domanda sarebbe inferiore e pari ad un più modesto e risibile corrispettivo, consistente nella sommatoria delle alienazioni disgregative della stessa azienda, considerato che l’alternativa liquidatoria in un caso del genere non potrebbe che giovarsi, logicamente ed anche del tutto prevedibilmente, di tale maggior valore in concreto raggiunto dall’azienda.
La stessa definizione codicistica del valore di liquidazione, del resto, ha cura di precisare che nell’alternativa liquidatoria non solo si deve tener conto delle prospettive di realizzo delle azioni esperibili, ma ancor prima dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio. Se, alla data della domanda, la proposta si fonda sull’offerta vincolante di acquisto dell’azienda pervenuta da un terzo e, addirittura, se la sua serietà è stata validata da un procedimento competitivo che ha portato a dei rialzi e ad un’aggiudicazione ad un prezzo ulteriormente incrementato, non è possibile contemporaneamente fissare il confronto con un’alternativa liquidatoria che sottostimi il medesimo compendio aziendale, come se ciò non fosse accaduto. La comparazione fra piano concordatario e liquidazione, in altri termini, dà luogo ad un giudizio prognostico alternativo che non può essere destrutturato e disancorato dalla realtà, così come in concreto declinata nella proposta e nel procedimento seguito sino al deposito della domanda giudiziale, ben potendo il curatore profittare – in una eventuale alternativa liquidazione giudiziale – proprio di quegli stessi incrementi dell’attivo che il piano concordatario dimostra. È l’ipotesi in cui, per fare un ulteriore esempio, la proposta si giovi di un affitto ponte concluso ante deposito della domanda di concordato e si volesse sostenere che il canone rappresenti un plusvalore concordatario: anche in tal caso, poiché la comparazione non è astratta, ma concreta, può certamente ipotizzarsi secondo ragionevolezza che anche il curatore ben potrebbe incassare tali canoni prima di procedere all’alienazione dell’azienda, così che, salvo situazioni del tutto eccezionali, una proposta che indicasse un valore di liquidazione che non comprende la somma di tali incassi e pretendesse, tuttavia, di distribuire tale posta attiva mediante la ‘relative priority rute’, risulterebbe distonica rispetto ai requisiti di legittimità sostanziale che il ‘Codice’ ha previsto in tema di concordato preventivo in continuità.

News più recenti

Mostra di più...