Concordato preventivo, l’ammissione non ferma tutte le azioni dei debitori

Possibile che il debitore si ritrovi comunque condannato a pagare quanto dovuto

Concordato preventivo, l’ammissione non ferma tutte le azioni dei debitori

L’ammissione al concordato preventivo arresta l’avvio o la prosecuzione, da parte dei creditori, di azioni esecutive e cautelari, ma non può, chiariscono i giudici, rappresentare un ostacolo ad ulteriori azioni mirate all’accertamento di crediti e di conseguenza, alla condanna del debitore a pagare quanto dovuto. In sostanza, Legge Fallimentare alla mano, è evidente come il legislatore abbia stabilito che dalla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e sino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Tuttavia, si deve ritenere, precisano i giudici, che il creditore possa comunque esperire, in quanto non recano pregiudizio alla massa degli altri creditori, azioni di mero accertamento e di condanna al pagamento di quanto risulti dovutogli. Ciò risulta possibile, precisano ulteriormente i giudici, anche se il credito, per il cui riconoscimento è stata proposta l’azione, non solo sia stato riconosciuto dal debitore ma quest’ultimo lo abbia inserito nel piano concordatario, prevedendone l’integrale pagamento, ma anche se la proposta concordataria sia stata nel frattempo omologata e non risulti che il piano sia stato disatteso. (Sentenza dell’11 febbraio 2022 della Corte d’Appello di Torino)

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