Concordato preventivo: se il debitore ostacola l’esecuzione della proposta, allora può sostituirlo il commissario giudiziale

Così è possibile rendere esecutiva la proposta presentata da un creditore ma osteggiata dal debitore

Concordato preventivo: se il debitore ostacola l’esecuzione della proposta, allora può sostituirlo il commissario giudiziale

In materia di concordato preventivo, se il debitore ostacola l’esecuzione della proposta concorrente omologata – che prevede la cessione dell’azienda –, allora il Tribunale può riconoscere al commissario giudiziale il potere di sostituire il debitore e di compiere al suo posto tutti gli atti necessari per rendere concreta la proposta. I giudici chiariscono che qualora il debitore, nell’ambito del concordato preventivo e in violazione della legge fallimentare, risulti inadempiente rispetto all’obbligo di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta presentata da un creditore concorrente e regolarmente omologata, il Tribunale, su richiesta dello stesso creditore proponente, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a lui richiesti come previsti nel piano concordatario. Il riferimento specifico, nella vicenda presa in esame, è all’impegno cui il debitore era tenuto di procedere alla stipula del contratto notarile di trasferimento della sua azienda. Egli però è risultato inadempiente, secondo il Tribunale, poiché ostacolava la conclusione della cessione prevista nella proposta concordataria concorrente adducendo la necessità del previo inserimento nel relativo contratto di clausole inammissibili. (Ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Padova)

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