Concordato preventivo: valido il pagamento del debitore se riferito a un rapporto già in essere prima del ricorso alla procedura

Gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato sono soltanto quelli sorti nel corso della procedura

Concordato preventivo: valido il pagamento del debitore se riferito a un rapporto già in essere prima del ricorso alla procedura

Alla luce di quanto previsto dalla legge fallimentare in materia di contratti in corso per il debitore e a differenza di quanto avviene in caso di fallimento, non si verifica in sede di concordato preventivo l’automatico scioglimento dei rapporti giuridici pendenti, e, allo stesso tempo, l’imprenditore in quell’ambito conserva l’amministrazione dei suoi beni e dell’azienda. Di conseguenza, è logico dedurre che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria, per non essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori, l’autorizzazione del giudice delegato sono soltanto quelli sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti. Ciò comporta che deve considerarsi valido ed efficace il pagamento eseguito dal proponente in corso di procedura se riferito ad un rapporto già in essere al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo. Ed esso è comunque non qualificabile come atto di straordinaria amministrazione se strumentale alla realizzazione di un interesse patrimoniale dei creditori. (Sentenza del 16 giugno 2022 del Tribunale di Roma)

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