Concorso annullato, niente risarcimento per il candidato risultato vincitore
Esclusa la responsabilità dell’ente pubblico che ha indetto il concorso. L’annullamento è stato difatti obbligato, a seguito dell’accertamento della irregolarità della procedura

Niente risarcimento per il candidato che è risultato vincitore di un concorso pubblico poi annullato. Impossibile, secondo i giudici, ritenere responsabile la pubblica amministrazione che ha indetto il concorso. I giudici sottolineano che l’annullamento delle operazioni concorsuali e degli atti successivi è avvenuto, nel caso in esame, per effetto della decisione con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto irregolare l’intero procedimento per il grave ritardo con cui erano stati formati e approvati i verbali della commissione, ritardo che aveva reso quei verbali non idonei ad assolvere alla loro funzione di ricostruire la legittimità delle frasi procedimentali e in particolare a dare contezza di avere osservato secondo criteri di trasparenza l’ordine degli atti del procedimento, compresi quelli diretti a garantire l’anonimato. Queste omissioni hanno inficiato l’esito stesso delle valutazioni, posto che la verbalizzazione della valutazione degli iscritti è stata effettuata dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati. Di conseguenza, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, il contratto tra l’ente pubblico e il candidato risultato vincitore del concorso è stato attinto da nullità, rendendo doveroso il recesso dal rapporto da parte dell’amministrazione pubblica. (Ordinanza 17999 del 3 giugno 2022 della Corte di Cassazione)