Concorso per l’accesso nell’esercito: legittima l’esclusione del candidato con un tatuaggio
Irrilevante l’entità del tatuaggio e il fatto che il candidato si stia sottoponendo a un trattamento per rimuoverlo

Respinta la tesi difensiva proposta dal legale del candidato escluso, tesi secondo cui la presenza di un tatuaggio non può comportare automaticamente l’esclusione, essendo necessario che esso, per la sua sede e la sua natura, sia deturpante o contrario al decoro dell’uniforme o possibile indice di personalità abnorme, mentre, invece, in questo caso il tatuaggio è piccolo, quasi invisibile e posizionato in prossimità dell’orecchio sinistro e dell’attaccatura dei capelli. Inutile anche il riferimento al fatto che il candidato escluso si sta sottoponendo già da molti mesi ad un trattamento laser chirurgico per procedere all’eliminazione definitiva del tatuaggio. I giudici ribattono sancendo la legittimità dell’esclusione dal concorso, una volta accertata la presenza del tatuaggio sul collo, perciò visibile con la divisa. Impossibile pretendere ulteriori accertamenti istruttori sulla entità del tatuaggio, poiché non previsti dalla disciplina di accesso al concorso. (Sentenza 1167 del 16 febbraio 2022 del Consiglio di Stato)