Condanna più severa per il truffatore che agisce solo on line

Riconosciuta l’aggravante della minorata difesa della persona truffata in caso di finte vendite su piattaforme web

Condanna più severa per il truffatore che agisce solo on line

Condanna più severa per il truffatore che agisce solo on line. Va riconosciuta, difatti, secondo i giudici, l’aggravante della posizione di minorata difesa in cui si sono ritrovate le persone prese di mira e poi truffate. A essere presa in esame è la condotta di un uomo abile a mettere a segno molteplici truffe attraverso l’offerta in vendita di beni – da lui non posseduti – su piattaforme web. Non in discussione la condanna. I riflettori vengono puntati sulla presunta minorata difesa dei compratori che hanno pagato e sono poi rimasti a bocca asciutta, non avendo mai ricevuto il bene comprato. E su questo tema i giudici sono netti: la truffa contrattuale, ove compiuta su piattaforme web, si profila come circostanziata dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore ed acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, venduto senza essere controllato dal compratore. Ciò significa che va riconosciuta l’aggravante della minorata difesa in caso truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova il truffatore determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente. Fondamentale però anche che i contatti tra venditore e acquirente avvengano solo ed esclusivamente on line. (Sentenza 2902 del 26 gennaio 2022 della Cassazione)

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