Condannati gli amministratori che non hanno provveduto alla ricapitalizzazione della società
Evidenti le loro responsabilità, a fronte di una perdita di esercizio tale da ridurre il capitale sociale al di sotto dei minimi previsti

Responsabili gli amministratori – uno in carica, l’altro di fatto – della società oramai fallita se si accerta che essi hanno omesso, pur in presenza di una perdita di esercizio tale da ridurre il capitale sociale al di sotto dei minimi previsti, di procedere alla ricapitalizzazione e hanno invece proseguito nell’attività amministrativa, dismettendo, peraltro, l’unico bene sociale. Legittima l’azione giudiziaria messa in moto dalla curatela del fallimento. Sacrosanta, di conseguenza, anche la condanna degli oramai ex amministratori a versare un adeguato risarcimento alla curatela fallimentare. Decisivo un dato accertato in modo inequivocabile: è risultata provata, all’epoca dei fatti in esame, la discesa del capitale al di sotto del minimo di legge. Di conseguenza, per i giudici la responsabilità degli allora amministratori è derivata dalla scelta, da loro compiuta, di procedere al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci prima di soddisfare i creditori sociali. (Ordinanza 1516 del 19 gennaio 2022 della Cassazione)