Confermato l’indennizzo per un coltivatore danneggiato dalla grandine e dalla siccità
Scrittura privata e stampe relative ad alcune schermate del server – della compagnia assicurativa – sono sufficienti per certificare la validità del contratto assicurativo e garantire così un adeguato indennizzo al soggetto assicurato. Applicando questo principio nella vicenda in esame i giudici hanno riconosciuto il diritto di un coltivatore al ristoro economico per i danni da lui subiti a seguito della perdita del raccolto causata dalla grandine e dalla siccità. I giudici hanno riconosciuto che il coltivatore non era in possesso dei contratti assicurativi integrativi individuali, a lui mai consegnati, ma hanno anche osservato che la prova del loro perfezionamento poteva e doveva recarsi dalla documentazione a disposizione. In particolare viene ritenuta non contestabile l’esistenza di una valida proposta contrattuale, essendo invece irrilevante la mancata conformità del modulo utilizzato dalla compagnia assicurativa alla documentazione di rito prevista nel ramo ‘grandine e avversità atmosferiche’. Ciò perché il modulo in questione è risultato avere tutti i requisiti per potere integrare gli estremi della proposta di assicurazione, essendo in esso indicate le generalità del proponente, la tipologia del rischio assicurato – grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo, brina, siccità – e dei prodotti da assicurare – mais, granella e soia –, l’ubicazione e l’estensione delle coltivazioni e il prezzo assicurato (Sentenza 42076 del 30 dicembre 2021 della Cassazione)