Costringe la compagna a non interrompere la loro relazione: condannato per violenza privata

Inequivocabile il comportamento intimidatorio tenuto dall’uomo nei confronti della partner

Costringe la compagna a non interrompere la loro relazione: condannato per violenza privata

Costringere la compagna a non interrompere la relazione vale una condanna per violenza privata. Respinta, nella vicenda presa in esame dai giudici, la tesi difensiva secondo cui il mantenimento di una relazione non può essere oggetto di imposizione. Decisivo in questa ottica il riferimento al comportamento palesemente intimidatorio tenuto dall’uomo nei confronti della partner, comportamento consistito nel pretendere che la donna portasse avanti per forza la relazione e non andasse via di casa. Sacrosanta, in sostanza, la condanna penale per l’uomo rivelatosi assolutamente non in grado di accettare la decisione della compagna di interrompere il loro legame. I giudici fanno chiarezza richiamando il principio secondo cui l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. E nella vicenda in esame si è appurato che l’uomo ha tenuto una condotta concretizzatasi nella minaccia, anche di morte, rivolta alla compagna per costringere quest’ultima a non interrompere la loro relazione. A completare il quadro, infine, anche l’aggressione fisica realizzata dall’uomo nei confronti della compagna e diretta a farla restare in casa con lui, cosa che è avvenuta fino a quando la donna non è riuscita ad ottenere aiuto. (Sentenza 20346 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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