Crisi d’impresa e composizione negoziata: possibile il ricorso a finanziamenti prededucibili
Fondamentale però la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale. Da valutare anche l’utilità del finanziamento a non pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori

Nel contesto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è possibile l’autorizzazione per la società a contrarre finanziamenti prededucibili. Su questo fronte, però, sono necessari alcuni requisiti fondamentali. I giudici chiariscono che bisogna vagliare diversi elementi. Tra questi, la sussistenza dell’elemento oggettivo su cui l’imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata (che è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa), la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell’ipotesi di risanamento e la migliore soddisfazione dei creditori, fondata su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l’impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione. Di conseguenza, non si può prescindere dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento, intesa come non manifesta impossibilità di reversibilità dell’insolvenza, valutazione, questa, necessariamente da condursi esaminando il piano di risanamento proposto dall’imprenditore in crisi e il complessivo fabbisogno finanziario del debitore. Inoltre, va esaminata l’utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale e a non pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori. (Ordinanza del 5 luglio 2022 del Tribunale di Bergamo)