Crisi d’impresa, stop alle azioni dei creditori se ci sono le condizioni per la ripartenza della società
Fondamentale il parere dell’esperto per certificare che vi sono i presupposti per consentire il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore

Nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa vanno confermate le misure protettive del patrimonio, pur in pendenza di un procedimento prefallimentare, sempre che la relazione dell’esperto nominato dia atto della sussistenza di condizioni idonee a consentire il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore. Il giudice precisa che sono da confermare, quindi, le misure protettive del patrimonio richieste per il termine massimo di legge, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’istanza, e ciò allo scopo di consentire l’avviso e la prosecuzione di trattative con i creditori, però in una prospettiva non sbilanciata. A completare il quadro, però, ci sono anche altri dettagli, come l’insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori la constatazione che, allo stato, la società ferma. Tirando le somme, per centoventi giorni, i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. (Ordinanza del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Milano)