Cumulo di neve tradisce lo sciatore: colpevole la società che gestisce l’impianto

Va risarcito lo sciatore per i danni riportati a causa dell’incidente, addebitabile a un ostacolo evidente ma ignorato dal custode della struttura

Cumulo di neve tradisce lo sciatore: colpevole la società che gestisce l’impianto

Il cumulo di neve tradisce lo sciatore e lo fa finire rovinosamente a terra ma inchioda anche alle proprie responsabilità la società che gestisce l’impianto. Fondamentali per i giudici sono i dettagli dell’episodio. Difatti, viene sottolineato che il cumulo di neve, formatosi nel punto ove si era verificata la caduta, era scarsamente visibile e di dimensioni talmente rilevanti da invadere un’ampia porzione della pista. Logico, quindi, parlare di pericolo anomalo od ostacolo atipico, che il custode, cioè la società che gestisce l’impianto, era tenuto a rimuovere o, almeno, a segnalare. Di conseguenza, si può ritenere cristallino che il cumulo di neve che ha cagionato l’incidente integrava un ostacolo scarsamente visibile, di rilevanti proporzioni (e pertanto non riconducibile al normale utilizzo della pista) e non evitabile da parte degli sciatori provenienti dalla direzione dello sciatore danneggiato. Corretto, perciò, parlare di ostacolo atipico, concretante un rischio esorbitante dal novero di quelli accettati dallo sciatore. (Ordinanza 16223 del 19 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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