Danni alla vettura a causa di un capriolo: l’automobilista non deve provare la colpa della Regione

A dare solidità alla richiesta di risarcimento basta la dimostrazione del danno riportato dalla vettura e provocato dall’azione dell’animale selvatico

Danni alla vettura a causa di un capriolo: l’automobilista non deve provare la colpa della Regione

A dare solidità alla richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista che ha riportato danni alla propria vettura a causa dello scontro con un capriolo basta la prova provata di averli subiti proprio a seguito dell’azione improvvisa e imprevista dell’animale selvatico. Smentita la valutazione dei giudici d’Appello, i quali avevano escluso la possibile colpa della Regione solo perché l’automobilista non aveva provato la colpa dell’ente pubblico nella determinazione dell’incidente. Questa prospettiva viene censurata dai giudici di Cassazione, i quali chiariscono che in materia di responsabilità per i danni da fauna selvatica – il cui controllo grava sulla Regione – non è certo compito del soggetto danneggiato fornire la dimostrazione della colpa della pubblica amministrazione, anche perché la colpa è elemento ininfluente nella ratio della normativa. Fondamentale, invece, è che il soggetto danneggiato dimostri di avere riportato un danno a causa dell’azione compiuta dall’animale selvatico. Spetta poi alla pubblica amministrazione dare prova dell’esistenza di un caso fortuito all’origine dell’incidente e fornire prove concrete per liberarsi da ogni responsabilità. (Ordinanza 11209 del 6 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...