Danni da esondazione: la prescrizione del diritto al risarcimento scatta dal momento della conoscenza tecnico-scientifica delle carenze delle opere idrauliche

Per il conteggio del termine della prescrizione sul fronte risarcitorio non basta la percezione dell’evento meteorologico che ha poi provocato l’esondazione del fiume

Danni da esondazione: la prescrizione del diritto al risarcimento scatta dal momento della conoscenza tecnico-scientifica delle carenze delle opere idrauliche

Maggiore tempo a disposizione per l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato – il Ministero delle Infrastruttura, per la precisione – a seguito dei danni provocati dall’esondazione di un fiume. Difatti, la prescrizione del diritto al ristoro economico decorre dal giorno in cui la parte danneggiata ha avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche, e non dal giorno della loro percezione dell’episodio di natura meteorologica che ha determinato l’esondazione. Illogico, quindi, ritenere, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, che la conoscenza tecnico-scientifica possa essere conseguita da parte del danneggiato, in base alla mera percezione del fenomeno meteorologico, percezione inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine volta a identificare il rapporto causale con l’esondazione del fiume. (Ordinanza 4115 del 9 febbraio 2022 della Cassazione)

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