Danni da fallimento dichiarato con colpa connessi a spese di procedura e compenso del curatore
Impossible per il soggetto dichiarato fallito sperare di liberarsi solo di una parte dell’esborso economico connesso alla procedura fallimentare

Se il fallimento è dichiarato illegittimamente, secondo il debitore, su domanda presentata da un istituto di credito e, tuttavia, viene negato il possibile ristoro economico per il soggetto dichiarato fallito, quest’ultimo non può neanche sperare di evitare di doversi sobbarcare le spese della procedura fallimentare e il compenso destinato al curatore del fallimento. Respinta la tesi proposta dal soggetto dichiarato fallito, secondo cui le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore del fallimento sono altra cosa rispetto ai danni a carico del creditore istante la dichiarazione di fallimento, essendo oneri non facenti parte dei danni e non aventi natura risarcitoria, con la conseguenza che spese di procedura e compenso possono ritenersi poste a carico del creditore anche successivamente rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. I giudici ricordano che la disposizione di legge stabilisce che le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In sostanza, la responsabilità (per danni e spese) prevista per il caso di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge ha dunque natura processuale e, per tale ragione, non ammette scissione tra l’accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito. (Ordinanza 8007 dell’11 marzo 2022 della Corte di Cassazione)