Debiti con l’erario e con gli enti previdenziali: impossibile bloccare la strada dell’esdebitazione

Per i giudici non vi sono i presupposti per parlare di ricorso al credito catalogabile come colposo e non proporzionato

Debiti con l’erario e con gli enti previdenziali: impossibile bloccare la strada dell’esdebitazione

I debiti contratti verso l’erario e verso gli enti previdenziali non rappresentano una condotta catalogabile come ricorso colposo al credito e quindi non possono bloccare la strada dell’esdebitazione al debitore. I giudici precisano che in tema di esdebitazione la condizione ostativa a tale procedura, ossia l’essere il sovraindebitamento attribuibile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore, ricorre solo quando vi è stata una volontaria contrazione di debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio. Tale prospettiva non è applicabile, quindi, quando ci si trova di fronte a un indebitamento composto per la maggior parte da debiti verso l’erario e verso gli enti previdenziali. Il quadro generale è quello secondo cui, nella procedura di liquidazione del patrimonio, il soggetto sovraindebitato ammesso alla procedura ha la facoltà di richiedere, con istanza da depositare entro l’anno successivo alla chiusura del procedimento, l’esdebitazione dei debiti residui dei creditori concorsuali che sono rimasti insoddisfatti. (Ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di Ferrara)

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