Decisivo il fatto che alla donna sia stata comunicata la possibilità di non rendere testimonianza
Condannabile per falsa testimonianza la madre che, chiamata a deporre in un procedimento penale che vede imputato anche il figlio, rilascia dichiarazioni non veritiere e, per giunta, in controtendenza rispetto a quelle rese in sede di indagini preliminari. A inchiodare la donna è soprattutto un dato: il fatto che, prima nella fase delle indagini preliminari e poi nel corso del dibattimento, le sia stata comunicata in modo chiaro la facoltà di non rendere testimonianza. Ciò fa cadere l’ipotesi della non punibilità prevista in caso di testimonianza falsa resa da un prossimo congiunto. Impossibile, precisano i giudici, sostenere l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da un familiare, poiché la normativa processuale non prevede alcun divieto di assumere informazioni testimoniali da parte degli stretti congiunti, ma riconosce solo una esenzione dall’obbligo di deporre, esenzione consentita attraverso il riconoscimento della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza. (Sentenza 47215 del 28 dicembre 2021 della Cassazione)