La situazione di non autosufficienza economica non è addebitabile a una condotta volontaria del figlio
I problemi di apprendimento legittimano il diritto del figlio di quasi 40 anni e iscritto all’Università a percepire ancora dal padre un mantenimento – seppur minimo – mensile. Inutile l’opposizione del genitore. Secondo i giudici non può essere ignorato la condizione psico-fisica del figlio. In sostanza, la sua situazione di non autosufficienza economica non è riconducibile ad una sua indolenza o al suo rifiuto di svolgere una prestazione, quanto piuttosto a una patologia che ha reso e rende difficoltoso ciò che invece per altre persone non è difficoltoso. Nello specifico, il figlio è privo di redditi, si avvia ai 40 anni di età ed è ancora iscritto all’Università, pur essendo ‘fuori corso’ da quattro anni ma tutto ciò è dovuto, come documentato da certificarti medici, a un ritardo nell’apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita, un ritardo che ne ha condizionato e rallentato fortemente il percorso scolastico. Permane, senza dubbio, quindi, l’obbligo di mantenimento del padre in favore del figlio. (Ordinanza 40283 del 15 dicembre 2021 della Cassazione)