Disabile affidato a una cooperativa sociale: l’Azienda sanitaria locale paga anche per la permanenza oltre il periodo autorizzato

Indispensabile prima una diversa collocazione del soggetto, così da consentire alla struttura a cui è stato affidato di poter interrompere le prestazioni

Disabile affidato a una cooperativa sociale: l’Azienda sanitaria locale paga anche per la permanenza oltre il periodo autorizzato

Se l’Azienda sanitaria ha autorizzato temporaneamente la collocazione di un proprio assistito disabile presso una struttura accreditata, prevedendo che l’eventuale prolungamento del trattamento venga autorizzato mediante una nuova disamina della Unità di valutazione integrata, allora è tenuta a sostenere l’onere della quota sanitaria anche dopo che il termine originario sia scaduto senza che si sia provveduto ad autorizzare il prolungamento della collocazione mediante la nuova valutazione, fintantoché non sia stata disposta una diversa collocazione dell’assistito che consenta alla struttura convenzionata di interrompere le proprie prestazioni senza però pregiudizio per il disabile. I giudici hanno dovuto prendere in esame la vicenda riguardante un uomo, portatore di deficit cognitivo-prestazionale, collocato in una cooperativa sociale a seguito di via libera dell’Azienda sanitaria locale, che però aveva autorizzato il ricovero, con relativo pagamento della quota sanitaria della retta, per solo un mese. Una volta scaduto quel mese, però, l’uomo è rimasto nella struttura della cooperativa, che ha perciò chiesto all’Azienda sanitaria locale di pagare anche per il periodo di ricovero successivo all’arco temporale autorizzato in origine. (Ordinanza 13737 del 2 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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