Esclusa la presunta responsabilità del Comune. Manca la prova che il capitombolo sia stato causato dalla buca
La sola presenza della buca sulla strada non può bastare per considerarla come la causa della caduta subita dalla persona che in quella zona stava passando a piedi. Respinta perciò, nella vicenda in esame, la richiesta di risarcimento avanzata da una donna nei confronti del Comune. Per i giudici non è provata la circostanza del nesso causale tra la cosa – cioè la buca – e il danno riportato dalla donna a seguito del capitombolo. Ciò perché la sola presenza della buca sulla strada non può valere come elemento sufficiente a legittimare il ristoro economico a carico dell’ente locale, se manca l’elemento fondamentale, ossia la prova della caduta della persona danneggiata proprio nel punto della strada ove è presente la buca. Inequivocabile, in questa ottica, anche il fatto che nessun teste è stato in grado di riferire che la donna è finita a terra proprio a causa della buca presente sulla strada. Impossibile quindi collegare le lesioni riportate dalla donna a seguito della caduta verificatasi su una strada comunale, priva di marciapiede e pavimentata in malo modo – con alcuni sampietrini mancanti – alla accertata esistenza di una buca non segnalata. (Ordinanza 1114 del 14 gennaio 2022 della Cassazione)