Esdebitazione possibile anche se pochi creditori sono soddisfatti e comunque solo in minima parte

Esdebitazione possibile anche se pochi creditori sono soddisfatti e comunque solo in minima parte

Esdebitazione possibile anche se pochi creditori sono soddisfatti e comunque solo in minima parte

Via libera alla esdebitazione anche quando solo una parte dei creditori risulta essere soddisfatta, e anche se tale soddisfacimento è comunque in misura minima. Per fare chiarezza i giudici sottolineano che l’intento del legislatore è stato quello di disancorare la concessione dell’esdebitazione dal raggiungimento di un minimo prefissato di soddisfacimento per i creditori che pressano il soggetto fallito. Non a caso, viene aggiunto, la legge fallimentare non contiene rigide previsioni numeriche sui creditori da soddisfare, ma subordina l’esdebitazione a una valutazione delle cause della crisi e del comportamento tenuto dal fallito. Peraltro, non può essere ignorata la posizione del legislatore favorevole al debitore in crisi: a testimoniarla anche la possibilità, a precise condizioni, di fare ricorso alla cosiddetta esdebitazione a costo zero del debitore incapiente. Proprio ragionando in questa ottica, in ambito fallimentare è possibile, spiegano i giudici, riconoscere l’esdebitazione anche al debitore che è riuscito a soddisfare in misura molto contenuta – cioè appena al 2 per cento, nella vicenda presa in esame dai giudici – alcuni creditori, lasciandone altri completamente a secco. (Decreto del 13 ottobre 2021 del Tribunale di Parma)

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