Esecuzione forzata su alcuni immobili: tutela per il debitore e i suoi familiari solo se vi è convivenza
Tutela assicurata al debitore in quanto tale e anche ai suoi familiari ma solo in se conviventi nell’immobile pignorato

Pomo della discordia è l’ordine di immediato rilascio del compendio immobiliare pignorato. Su questo fronte coloro che si oppongono a tale ordine sostengono che esso è illegittimo, poiché i cespiti pignorati risultano essere abitati dal debitore e dalla sua famiglia. I giudici chiariscono che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, e aggiungono che la tutela prevista è assicurata al debitore in quanto tale e anche ai suoi familiari ma solo in quanto con lui conviventi, sicché la fattispecie, come nella vicenda in esame, dei familiari che occupino il cespite pignorato senza che vi abiti anche il debitore è estranea alla previsione di legge e rientra nella disciplina generale della detenzione da parte di terzi inopponibile alla procedura. Tale interpretazione appare conforme alla ratio legis, che, chiariscono i giudici, è quella di non gravare eccessivamente la posizione del debitore fino all’emissione del decreto di trasferimento, senza peraltro pregiudicare sia la posizione dell’aggiudicatario che quella dei creditori, posizione, quest’ultima, che verrebbe significativamente incisa se ciascun familiare del debitore potesse vantare il diritto di continuare a occupare una casa pignorata ma non abitata anche da costui. (Ordinanza dell’1 luglio 2022 del Tribunale di Mantova)