Esecuzione immobiliare: no alla sospensione della vendita all’asta se il prezzo è parecchio ribassat
Impossibile, secondo i giudici, parlare di prezzo ingiusto, pur essendo esso parecchio inferiore al valore originario
Impossibile sospendere l’esecuzione immobiliare con relativa vendita all’asta solo perché il proprietario del bene ritiene il prezzo indicato – dopo due aste andate a vuoto – troppo basso. Cancellato il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare aveva disposto la sospensione della vendita forzata. Per i giudici, in particolare, non si può parlare di prezzo ingiusto di aggiudicazione, e quindi idoneo a fondare la sospensione dell’esecuzione immobiliare, anche se esso è sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita. Ciò sempre che la vendita abbia avuto luogo in modo corretta e non vi siano stati elementi perturbatori della procedura, elementi che non possono includere, precisano i giudici, l’andamento o la crisi, sia pure di particolare gravità , del mercato immobiliare. Nella vicenda in esame si è verificata la sufficiente pubblicità data alla vendita e, allo stesso tempo, si è appurato che il proprietario dell’immobile, pur essendo a conoscenza della vendita imminente, non si era attivato in alcun modo ai fini della partecipazione all’incanto ma si era limitato a presentare un’offerta in aumento solo dopo che l’immobile era stato aggiudicato al terzo incanto, dopo i relativi ribassi. (Ordinanza 38657 del 26 novembre 2021 della Cassazione)